July 2004
Monthly Archive
Tue 27 Jul 2004
27 luglio 2004
Sex.com: come perdere un dominio da milioni di dollari
Chi ha la fortuna di ricordarsi il primo giorno in cui si è collegato al World Wide Web non dimenticherà probabilmente di avere cercato, su un motore di ricerca, o direttamente nella barra degli indirizzi del browser, la ‘mitica’ parola che si cercava da piccoli sul vocabolario di casa: ‘sesso’.
Lo stesso è accaduto e accade ogni giorno in U.s.a., ma con una parola più breve: sex.
Per questo semplice motivo, il dominio sex.com è uno dei più popolari in U.S.A e nei paesi anglosassoni, mantenendo comunque un alto ‘gradimento’ anche n tutti i Paesi in cui la lingua inglese è mediamente diffusa.
E’ bene inoltre sapere che per un dominio come Sex.com questa popolarità vale il doppio; infatti, per i siti pornografici, il traffico di beginners, di chi ancora non conosce i meccanismi di navigazione di Internet, può essere il migliore, ovverosia quello che può trasformarsi rapidamente e probabilmente in profitti e questo per un motivo molto semplice: molti neofiti del Web non sanno quali sono i sistemi d pagamento telematico, non sanno quali saranno gli eventuali problemi per chi si iscrive a un servizio con carta di credito (difficoltà a disiscriversi dal servizio).
Mr Kremen e Mr. Cohen
Nel 1994, sei anni prima che Internet facesse scoppiare la più grande bolla borsistica
Tue 27 Jul 2004
27 luglio 2004
Sex.com: come perdere un dominio da milioni di dollari
Kremen Vs. Cohen
Kremen, come è ovvio, adì immediatamente le pratiche legali per riottenere quanto gli era stato ingiustamente tolto. Alla fine, vinse la causa, ma erano passati cinque anni, durante i quali Cohen era diventato milionario proprio grazie al dominio Sex.com.
Stephen Cohen fu condannato a risarcire a Kremen 65 milioni di dollari. Inutile dire che Cohen, visto lo ‘stile’ di business applicato per l'"acquisizione" del dominio Sex.com, si trovava in Messico quando la sentenza di condanna definitiva veniva emessa. I milioni di dollari guadagnati illegalmente si trovavano invece in conti offshore.
Kremen non desistì e fece causa a chi aveva permesso il ‘furto’ del suo dominio: Network Solutions, che – nel frattempo – era stata acquisita dal gigante Verisign.
Questo è il punto che più ci interessa per capire quali sono le tutele per chi, anche dall’Italia, compra un domino .com. In Italia, l’acquisto dei domini .com è all’ordine del giorno; chi compra un dominio .it, se ne ha la possibilità (ovvero se trova il nome disponibile), difficilmente rinuncia ad acquistare anche l’estensione .com. Quali sono quindi le garanzie che abbiamo quando compriamo un dominio .com? Può accadere che qualche sig. Cohen invii una nostra lettera apocrifa e ottenga in pochi minuti il nostro nome a dominio?
L’anno 2004
Mon 19 Jul 2004
19 luglio 2004
Nomi a dominio e tutela del marchio: il caso Armani.it
"Good name in man and women, dear my lord, Is the immediate jewel of their souls".
(W. Shakespeare, Othello, act 3, sc. 3,1 155-6)
Come dominare il proprio dominio
In una precedente newsletter trattammo dell’importanza del nome di una società per il suo successo in Rete, approfondendo l’importanza che oggi ricopre anche il ‘nome a dominio’, altresì detto semplicemente ‘dominio’ di una azienda.
In questi due anni ha trovato conferma la nostra affermazione che un dominio facilmente memorabile, facilmente scrivibile e profondamente attinente con l’attività e i prodotti di una società rappresenta un passepartout per il successo di un sito web, sia che esso rappresenti una net company, sia che esso sia la finestra sul web per società tradizionali, che non hanno nel Web il proprio core business.
In questo numero di ‘Webmarketing News’ affronteremo il tema del naming più da un lato squisitamente normativo piuttosto che creativo e faremo riferimento a due casi famosi che hanno attirato l’attenzione della net
Mon 19 Jul 2004
19 luglio 2004
Nomi a dominio e tutela del marchio: il caso Armani.it
Chi primo arriva, spesso sloggia
L’adagio ‘First came, first served’, che diventa vera e propria legge in molti passaggi del codice civile italiano, è condivisa dalla grande maggioranza delle persone ed è una sorta di corollario della regola principe della democrazia che dice che ‘tutti hanno le medesime possibilità’.
Alle nostre critiche sulla scelta di Luca Armani di utilizzare il dominio Armani.it per pubblicizzare la propria attività imprenditoriale molti potrebbero infatti ribattere: effettivamente Luca Armani non avrebbe tratto vantaggi, se non svantaggi, dal pubblicizzare la propria attività attraverso il dominio Armani.it. E allora? Egli ne aveva diritto!”.
La legge italiana, in effetti, non si occupa ancora di marketing e pubblicità, ma deve decidere solo in base alla legge. Il caso Armani è stato forse un caso troppo facile da giudicare: non essendoci una legge dello stato italiano che disciplina questa materia, il giudice ha ragionevolmente applicato gli articoli del diritto industriale che tutelano i marchi delle società. Perfetto.
La legge però, per essere diritto, dovrebbe essere
Mon 19 Jul 2004
19 luglio 2004
Nomi a dominio e tutela del marchio: il caso Armani.it
La legge (non scritta) del marketing
I nomi a dominio ‘intelligenti’ possono avere diverse finalità e debbono avere determinate caratteristiche per soddisfarle; in primo luogo, un buon nome a dominio deve essere facilmente memorabile; Armani.it è sicuramente memorabile; un nome a dominio deve però anche essere estremamente coerente con l’attività dell’azienda che rappresenta; in questo caso non credo che molti comprerebbero un timbro del timbrificio Armani solo perché porta il nome Armani; al contrario, una giacca, una gonna o un profumo assumono un valore e un significato speciale per la persona che li indossa proprio perché sono legati al suo nome.
Nella moda il nome conta spesso più del taglio, del colore e della qualità del tessuto; molto di più. Inoltre, elemento essenziale, un dominio deve favorire il reperimento del sito in un motore di ricerca; anni fa questa consapevolezza era senza dubbio inferiore a quella attuale; ma come non pensare che il dominio timbri.it non sarebbe stato per Luca Armani molto più efficace di Armani.it?
La legge italiana ha, per ora, deciso che il dominio Armani.it
Mon 19 Jul 2004
19 luglio 2004
Nomi a dominio e tutela del marchio: il caso Armani.it
La legislazione attuale in merito al Cybersquatting
Il decreto Passigli, che - pur con grandi difetti e incompletezze – era un tentativo concreto di regolamentare l’assegnazione dei nomi a dominio, non diventò mai legge italiana e, con il governo Berlusconi, nessun politico si occupò più della cosa, lasciando aperta la ‘falla’ che aveva permesso a un solo imprenditore di acquistare centinaia di migliaia di domini internet italiani.
In assenza di leggi dello stato, valgono ad oggi le regole decise dalla Naming Authority italiana, ovverosia l‘autorità che burocraticamente e formalmente sancisce la proprietà dei domini internet.
Le regole della Naming Authority, consultabili all’indirizzo internet www.nic.it, sono abbastanza chiare e chiunque abbia già acquistato un dominio ha potuto leggerle nel modulo di richiesta per l’ acquisto di un dominio italiano; riportiamo di seguito i punti più interessanti:
• i nomi a dominio vengono assegnati dalla RA (Registration Authority) in uso ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste;
• alcuni nomi a dominio sono riservati
Mon 19 Jul 2004
19 luglio 2004
Nomi a dominio e tutela del marchio: il caso Armani.it
Armani.it: Giorgio Armani VS Luca Armani
La vicenda giudiziaria che vede contrapposti Luca e Giorgio Armani nelle rispettive società non è quindi ancora terminata; cercheremo di fare comunque un’analisi del ‘caso’ Armani.it, utilizzandolo come esempio di quanto può accadere, ancora oggi, a chi acquista un dominio web italiano (quindi con estensione .it).
Nel mondo del Web vigono da anni due regole cardinali per l’attribuzione dei nomi a dominio:
1) Il diritto di precedenza (first came, first served o più italicamente: chi primo arriva, meglio alloggia);
2) La tutela contro il Cybersquatting (e contro la sua versione più pericolosa e infida, il cosiddetto Typosquatting).
Diciamo che la prima regola è sempre esistita, mentre la seconda ha impiegato alcuni anni per imporsi; il caso Armani.it, come vedremo, coinvolge l’applicazione di queste due regole (scritte) e si è intrecciata con il diritto industriale (tutela dei marchi).
Nicola Grauso e il Cybersqatting